Separazione consensuale: cos’è e come richiederla

separazione consensuale

Cos’è la separazione consensuale

Alla separazione consensuale è possibile ricorrere quando i coniugi sono d’accordo sul volersi separare e sulle condizioni della separazione. In particolare, i punti su cui va trovato un accordo sono i seguenti:

  1. affidamento dei figli
  2. assegnazione della casa coniugale
  3. assegno di mantenimento per i figli
  4. assegno di mantenimento per il coniuge più debole
  5. diritti relativi al patrimonio.

Accordo di separazione consensuale

Con l’accordo di separazione consensuale, i coniugi determinano in autonomia gli aspetti economici e personali conseguenti alla loro separazione. Si tratta di un atto negoziale, espressione della libertà dei coniugi di autodeterminare i propri interessi. Per semplificare il raggiungimento dell’accordo di separazione consensuale, i coniugi possono ricorrere alla mediazione familiare.

Omologa del Tribunale

La separazione consensuale, per perfezionarsi, necessita di un provvedimento di omologa da parte del Giudice, per accertare la legittimità delle condizioni pattuite. In particolare: non potranno essere oggetto di accordi gli status familiari e i diritti correlati. Di questi dovrà occuparsi il giudice in sede di omologazione. E non potrà essere oggetto di disposizione il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Vantaggi della separazione consensuale

  1. La separazione consensuale è preferibile rispetto a quella giudiziale, perché più snella e rapida.
  2. Anche i costi sono minori.
  3. Un ulteriore pregio è quello del minore grado di conflittualità che si sviluppa tra le parti. Questo si traduce in un beneficio anche per i figli e per il loro rapporto con ciascuno dei genitori.
  4. Ultimo ma non meno importante vantaggio: si potrà richiedere il divorzio dopo 6 mesi.

Come richiedere la separazione consensuale

La procedura di separazione consensuale ha inizio col deposito del ricorso presso il Tribunale competente. Nell’atto devono essere indicati i termini dell’accordo tra i coniugi. È quindi possibile ricorrere alla mediazione familiare per delineare di comune accordo e con l’aiuto di un professionista a ciò abilitato tutti gli aspetti necessari.

Al ricorso vanno allegati dei documenti. In particolare:

  • dichiarazioni dei redditi
  • copia per sunto dell’atto di matrimonio.

Il Presidente del Tribunale fissa un’udienza dove i coniugi devono comparire personalmente. Il Giudice ha infatti l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione. Ascoltati entrambi i coniugi, ha facoltà di adottare provvedimenti che ritenga necessari / urgenti.

In difetto di conciliazione, il Giudice provvede a leggere e recepire le condizioni di separazione stabilite dalle parti e indicate nel ricorso.

Il procedimento termina con l’omologazione da parte del Tribunale, che conferisce efficacia legale alla separazione.

Mediazione Familiare Roma

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